Si ricorda che è già attivo il DL 28 ottobre 2020, n. 137, che individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 98 del DL 19 maggio 2020, n.34 per il mese di Novembre 2020.
Potranno presentare la domanda per l’indennità di Novembre 2020 i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del T.u.i.r., che possiedano i seguenti requisiti:
– non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (altre indennità covid-19);
– non devono percepire o aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di novembre 2020;
– non devono percepire o aver percepito, nel mese di novembre 2020, il Reddito di Cittadinanza;
– non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia;
Il rapporto di collaborazione sportiva deve:
– essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
– aver cessato, sospeso, o ridotto l’attività per il mese di novembre 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Coloro che sono già stati beneficiari dell’indennità per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno è prevista una procedura automatica di erogazione, pertanto, non sarà necessario presentare nessuna domanda.
La domanda può essere presentata, entro il termine perentorio delle 24.00 del 30 novembre 2020, dal Collaboratore Sportivo soltanto attraverso la piattaforma informatica sul sito di Sport e Salute dove trovate Info Già registrati Non registrati